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L’AVVOCATO RISPONDE

Il periodo di addestramento è sempre pieno di dubbi, perplessità e paure per i proprietari dei cavalli. Vediamo con l’Avvocato Pierfrancesco Viti, esperto in diritto equestre, di rispondere alle domande più frequenti.

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Si sa che la normativa italiana non è mai completamente chiara nel mondo equestre e lo è ancora meno quando si parla di addestramento. Siamo quindi totalmente privi di regole e di tutela quando si manda un cavallo in lavoro da un addestratore? Non del tutto. Abbiamo posto alcuni dei più comuni quesiti in merito all’argomento all’Avvocato Pierfrancesco Viti, esperto in diritto equeste e co-autore del Manuale di Diritto Equestre edito da Equitare.

ATH: La paura più grossa dei proprietari che portano i loro cavalli in addestramento è la tutela dello stato psico-fisico del cavallo. Come possono tutelarsi questi soggetti a livello normativo?
Avv.: Innanzitutto v’è da precisare preliminarmente che l’eventuale responsabilità dell’addestratore può essere imputata solo per eventuali danni e/o malesseri psico-fisici subiti dal cavallo durante l’addestramento appunto. Pertanto la responsabilità dell’addestratore deriva innanzitutto dal contratto stipulato con il proprietario: quest’ultimo infatti affida il proprio cavallo affinché lo stesso possa essere addestrato in sicurezza con diligenza e professionalità del soggetto addestratore. È ovvio che laddove il cavallo subisca dei danni o lesioni durante l’addestramento per colpa di chi ha il dovere di tutelarne prima di tutto la salute, quest’ultimo ne diverrebbe responsabile contrattualmente. Non solo: oltre alla responsabilità derivante dal contratto di addestramento, l’addestratore sarà responsabile (durante il periodo di cui dispone del cavallo) anche come custode e/o reale utilizzatore del cavallo per i danni eventualmente provocati a terzi dall’animale. Detto ciò posso dire che non vi è possibilità concreta nel nostro ordinamento giuridico di calmierare la responsabilità dell’addestratore, sia come professionista, sia come custode per il periodo in cui ha in affidamento il cavallo. L’unica accortezza che l’addestratore dovrebbe avere è “fotografare” lo stato psico-fisico del cavallo al momento della presa in affidamento. In altre parole consiglio agli addestratori di disporre una visita veterinaria del cavallo all’entrata di questo in scuderia prima di iniziare l’addestramento vero e proprio, ovviamente in presenza del proprietario. Bisognerà avere l’accortezza di segnare e appuntare in una apposita scheda di ingresso lo stato psico/fisico del cavallo, eventuali difetti, infezioni, patologie, problemi e vizi visibili e/o dichiarati dal proprietario. La scheda andrà sottoscritta da entrambe le parti ed eventualmente dal veterinario che ha visitato il cavallo. In questo modo l’addestratore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali vizi preesistenti al momento della stipula del contratto di addestramento. Mi rendo conto che per la prassi e la praticità del mondo dei cavalli, questi adempimenti potrebbero sembrare eccessivi, ma sono le cose che possono salvare entrambe le parti in caso nascono contestazioni o controversie.

ATH: C’è un modo per valutare l’onestà o comunque la liceità di un addestratore?
Avv.: Questa è una bella domanda! Ma purtroppo la risposta è no! Mi spiego meglio. Solitamente la professionalità e la leicità di un professionista la “certifica” (se così si può dire) l’ordine professionale di appartenenza. È così per i medici, per gli avvocati, per gli ingegneri, ecc. ecc. In altre parole l’Ordine professionale (che ha rilevanza statale) e l’iscrizione del professionista al proprio ordine di appartenenza, costituisce una sorta di garanzia dell’affidabilità dello stesso, quanto meno in ordine ai titoli di studio o al superamento di appositi esami di abilitazione alla professione. Nel caso degli addestratori questo non è possibile in quanto non esiste ancora un ordine professionale di categoria. Anche i tecnici, istruttori sportivi, ecc. non hanno un ordine professionale di appartenenza (e questo è un problema che va risolto politicamente). Però, quanto meno, la garanzia della professionalità di questi ultimi viene “garantita” (se così possiamo dire) dalle Federazioni sportive che conferiscono loro una sorta di abilitazione all’insegnamento dello sport (anche se effettivamente questa abilitazione è spendibile legalmente solo nel circuito federale di riferimento). Detto questo, auspico che le Federazioni possano dare maggiore rilievo alla figura dell’addestratore, riconoscendone nei regolamenti maggiore importanza e rilevanza nell’ambito di tutto lo sport dell’equitazione, magari prevedendo corsi di formazione/aggiornamento ed esame di abilitazione.

ATH: Visto le ultime novità in tema di trasporto cavalli, l’addestratore può portare il cavallo con il suo mezzo di trasporto fino al centro di addestramento?
Avv.: Qui il discorso si complica. L’addestratore è tenuto a rispettare le norme generali in tema di trasporto cavalli. Come noto, il Ministero ha pubblicato recentemente una circolare in cui ha indicato una certa interpretazione delle norme sul tema (a mio sommesso parere in modo confusionario e non del tutto corretto sul piano tecnico/giuridico). Sta di fatto che sebbene le circolari non possono vincolare nessuno (se non i funzionari e dipendenti interni al Ministero), bisogna fare i conti con chi nel concreto poi è chiamato ad applicare (e in un primo momento ad interpretare) le norme sul trasporto cavalli: la polizia stradale e le altre forze dell’ordine abilitate a contestare eventuali violazioni. Pertanto in via del tutto esemplificativa e generale (il tema è così importante da richiedere un approfondimento a parte) l’addestratore al pari del titolare del maneggio è tenuto a rispettare la normativa prevista sul trasporto conto terzi con tanto di licenza. In alternativa sarà possibile trasportare i cavalli di proprietà di terzi solo se questi ultimi siano iscritti all’associazione sportiva di cui ne fanno parte, ovvero se questi hanno sottoscritto un contratto di comodato, noleggio o addestramento in favore di chi trasporta materialmente il cavallo munito di data di certa. In ogni caso in assenza di tutto ciò, io consiglio sempre di trasportare i cavalli su mezzi di portata inferiore a pieno carico alle 6T per via della disposizione dettata dall’art. 88 C.d.S.

ATH: L’addestratore può effettuare azioni sul cavallo, quale cederlo, farlo montare ad altri, spostarlo senza permesso del proprietario o altro?
Avv.: Di regola NO, a meno che non viene espressamente autorizzato dal proprietario (io consiglio sempre di farsi autorizzare per iscritto). In altre parole è l’oggetto del contratto di addestramento che detta la linea delle azioni consentite o meno all’addestratore. Ecco perché ritengo che un buon contratto di addestramento debba contenere anche un programma dettagliato delle attività che l’addestratore possa eseguire sul cavallo in modo da non far sorgere eventuali contestazioni in seguito da parte del proprietario.

ATH: Fino a che punto si può valutare la colpa dell’addestratore in caso di infortunio del cavallo durante l’addestramento?
Avv.: Qui si apre un mondo! Nel senso che siamo nell’ambito di una casistica assolutamente variegata che necessita una valutazione caso per caso. Il principio generale è sempre quello di trattare il percorso di addestramento e le manovre sul cavallo con perizia e professionalità, considerando che un margine di rischio che il cavallo si possa far male è insito nella natura stessa dell’addestramento. Per fare un esempio pratico: se l’addestratore prende il cavallo e lo lancia al galoppo a freddo (magari il cavallo non è ben ferrato, o peggio manca un ferro ad un solo piede), questo nell’euforia scivola e si spezza una gamba, sarà difficile dimostrare che l’addestratore si è comportato con professionalità e prudenza nel caso specifico. Al contrario se il cavallo durante l’addestramento per ragioni del tutto estranee all’addestratore si spaventa per un colpo di fucile sparato da un cacciatore nelle vicinanze e a causa di questo scappa e si fa male, la situazione sarebbe del tutto ribaltata a favore dell’addestratore.

ATH: Nel caso di eventi veterinari rilevanti, come per esempio una colica, l’addestratore può intervenire personalmente sul cavallo con azioni di primo intervento?
Avv.: Sì, in caso di estrema urgenza e al fine di salvare la vita del cavallo certamente; salvo poi richiedere l’immediato intervento di un veterinario.

ATH: Nel caso di decesso dell’animale, la colpa è sempre dell’addestratore che ha in custodia lo stesso?
Avv.: Anche qui dipende dalle cause della morte dell’animale. È una valutazione che può essere fatta solo ex post e non ex ante!

ATH: In caso di inadempienza dei doveri dell’addestratore, come ci si può comportare?
Avv.: Bisogna contestare per iscritto – mediante posta tracciabile quindi raccomandata a/r o pec – le
inadempienze che si ritengono addebitabili all’addestratore. Successivamente decidere di risolvere il contratto (riservandosi di richiedere eventuale risarcimento del danno) ovvero sollecitare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali (anche qui riservandosi ulteriori azioni risarcitorie in caso il mancato o non corretto adempimento abbia causato un danno all’animale).

ATH: L’addestratore può chiedere un rimborso al proprietario in caso di danno causato dal cavallo?
Avv.: Ovviamente nel caso in cui il cavallo abbia causato dei danni indipendentemente dal percorso di addestramento (si pensi ad un cavallo che scalcia in continuazione causando danni al box), certamente si, anche se è bene prevedere un’apposita clausola contrattuale in merito. Diverso e pur controverso è il caso in cui il cavallo causi danni a terzi durante il periodo in cui esso rimane in custodia presso l’addestratore. In questo caso si potrebbe verificare l’ipotesi di corresponsabilità tra addestratore/custode e proprietario anche in relazione al concreto verificarsi dell’evento.

ATH: L’addestratore mi può imporre i propri collaboratori, come per esempio maniscalco, veterinario e via dicendo?
Avv.: Di regola non potrebbe, a meno che tale clausola non sia prevista da contratto o vi sia una speciale esigenza o un’emergenza specifica tale da far preferire i collaboratori dell’addestratore, piuttosto che i fiduciari del proprietario.

 

AVVOCATO PIERFRANCESCO VITI

Pierfrancesco Viti
Pierfrancesco Viti

È il primo avvocato in Italia esperto in “Equine Law” (Diritto Equestre), trattando specificatamente in materia di responsabilità legate al mondo dei cavalli e dell’equitazione, nonché di contrattualistica di settore (pensionamento, custodia e vendita cavalli, trasporto, rapporti tra enti e soggetti interessati, ecc.).
Autore del primo “Manuale di diritto equestre” pubblicato in Italia (Equitare editore).

Studio Legale Viti
Tel. 0809905697
Mail: info@studioviti.it
www.studioviti.it

 

 

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